Art. 14.

      1. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.